LA DISCIPLINA DELLE FERIE

Il nostro CCNL tratta le ferie agli articoli 90, 91 e 92, tuttavia le ferie sono disciplinate anche dall'art.36 della Costituzione e dall'art.2109 del Codice Civile, nonchè da varie sentenze della Cassazione.
Di seguito pubblichiamo quindi una interessante e completa spiegazione sulla Disciplina delle ferie.

Articolo 90 CCNL
MISURA DEL PERIODO DI FERIE
1. A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato. anche se l’orario è distribuito su 6 (sei) giorni. In caso di regime di “settimana corta”, dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
2. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Articolo 91 CCNL
DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI FERIE
1. E’ facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie di norma da maggio a ottobre, in funzione delle esigenze della struttura lavorativa e sentiti i lavoratori, e secondo i principi del Dlgs. 66/2003 in materia.
2. Le ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente la domenica o quello festivo.


Articolo 92 CCNL
NORMATIVA RETRIBUZIONE FERIE – NORMATIVA PER CESSAZIONE DI RAPPORTO – IRRINUNCIABILITA’ – RICHIAMO LAVORATORE IN FERIE
 1. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto.
2. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza, così come previsto dall’articolo 119.
3. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.
4. Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
5. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto al rimborso delle spese necessarie sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.

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