lunedì 28 novembre 2011

CCNL Studi Professionali - ARTT. 117 - 122

TITOLO XXX
Trattamento economico

Articolo 117
NORMALE RETRIBUZIONE

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lettere a), b), c) e d), nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo di legge.
a. Paga base tabellare conglobata di cui agli articoli 120,122 e art. 7 bis del presente contratto.
b. Eventuali scatti di anzianità di cui all'articolo 116 del presente contratto.
c. Eventuali assegni “ad personam”.
d. Eventuali Superminimi.

La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 14 (quattordici) mensilità

Articolo 118
RETRIBUZIONE MENSILE

Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell’orario settimanale.
Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare dal libro unico del lavoro nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e/o supplementare e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.

Articolo 119
FRAZIONAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

La quota giornaliera della retribuzione ed il computo dell'indennità sostitutiva delle ferie, si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei), fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 102.

La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 170 (centosettanta).

Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese (inizio o cessazione del lavoro nel corso del mese o assenza non retribuita), si procede alla corresponsione delle quote giornaliere (ventiseiesimi) corrispondente alle presenze effettive.

Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni.

Articolo 120
CONGLOBAMENTO INDENNITA’ DI CONTINGENZA ED ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE

Con riferimento a quanto definito in materia dai CCNL (Consilp – Confprofessioni e Cipa) del 10/12/92 e 19/12/96, dal CCNL (Confedertecnica) del 14 Maggio 1996 e dal CCNL del 2006 ; le parti riconfermano, anche per effetto del presente contratto, che la retribuzione minima tabellare congloberà anche quanto maturato a titolo di indennità di contingenza fino alla data del 1° Maggio 1992, comprensiva dell’elemento distinto della retribuzione derivante all’Accordo Interconfederale del 31 Luglio 1992.
Al riguardo e per opportunità, vengono di seguito riportati, per ogni livello della classificazione, i valori economici relativi all’operazione di conglobamento:

Conseguentemente agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale di cui all'articolo 72 del presente contratto corrisponde una paga base tabellare conglobata nelle misure mensili indicate nel successivo articolo 122.

Articolo 121
AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI

A. Le parti, per la vigenza del presente contratto, riconoscono un aumento salariale non assorbibile come risulta dai seguenti importi:


Articolo 122
MINIMI TABELLARI

Tabella retributiva unica Studi Professionali

Con aumento in vigore dall’1.10.2010


Con aumento in vigore dall’1.04.2011


Nota a Verbale
Vista la decorrenza economica dal 01 ottobre 2010 le parti stabiliscono che gli arretrati retributivi dovuti saranno corrisposti ai lavoratori in forza al 01 ottobre 2011 in tre due rate nei seguenti periodi di paga:
- prima rata: con il periodo di paga del mese di novembre 2011 verrà erogato il 60% degli arretrati delle mensilità precedenti.
- seconda rata: con il periodo di paga del mese di febbraio 2012 verrà erogato il rimanente 40%;
Gli arretrati saranno calcolati assumendo come esclusivo riferimento la normale retribuzione mensile di cui all’art. 117 del presente CCNL.


Con aumento in vigore dall’1.10.2011


Con aumento in vigore dall’1.04.2012


Con aumento in vigore dall’1.10.2012


Con aumento in vigore dall’1.04.2013


(*) Viene istituita la voce “Elemento Nazionale di Allineamento Contrattuale” quale voce non assorbibile, che dovrà considerarsi parte integrante del minimo tabellare valido a tutti gli effetti contrattuali.
Tale voce sarà valida per i soli lavoratori inquadrati nei livelli 1°, 2° e 3° Super, ai quali veniva applicato il CCNL stipulato da Confedertecnica, così come previsto nelle tabelle retributive sopraindicate.
L’elemento nazionale di Allineamento Contrattuale sopra indicato, viene determinato dall’eccedenza derivante dalla differenza della paga base conglobata stabilita nei precedenti CCNL sottoscritti da Confedertecnica e Consilp-Confprofessioni-Cipa .
Le parti stabiliscono, inoltre, che per i nuovi assunti, a partire dal 1/7/2004 si applicheranno i minimi tabellari risultanti dalla tabella retributiva unica, con l’esclusione della voce “Elemento Nazionale di Allineamento Contrattuale.
Possono essere assorbiti fino al loro controvalore gli importi già riconosciuti a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali.
In caso di aumento di tabelle, gli aumenti di merito concessi dai datori di lavoro, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.