lunedì 28 novembre 2011

CCNL Studi Professionali - ARTT. 1-8

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI


Il giorno 29 del mese di novembre 2011 presso la sede delle strutture bilaterali Fondoprofessioni e Cadiprof in Roma Viale Pasteur, 65

tra

La CONFPROFESSIONI (Confederazione Sindacale Italiana Libere Professioni) Rappresentata da Gaetano Stella, Ennio Bucci, Marco Natali e Leonardo Pascazio

La CONFEDERTECNICA (Confederazione Sindacale Italiana delle Professioni Tecniche) Rappresentata da Francesco Galluccio

La CIPA (Confederazione Italiana dei Professionisti ed Artisti) Rappresentata da Luciano Dattilo
e

La FILCAMS – CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) Rappresentata dal Segretario Generale Francesco Martini, Piero Marconi, Piero Marconi, Luciana Mastracola e Danilo Lelli;

La FISASCAT – CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo) Rappresentata dal Segretario Generale Pierangelo Raineri, Mario Piovesan e Dario Campeotto

La UILTuCS – UIL (Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) Rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco e Gabriele Fiorino

VISTI
I CCNL STIPULATI CON CONSILP – CONFPROFESSIONI NELLE DATE DEL 10 dicembre 1978 – 12 maggio 1983 – 25 luglio 1988 – 10 dicembre 1992 – 19 dicembre 1996
I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004
Il PROTOCOLLO (sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005.
VISTI
I CCNL STIPULATI CON CONFEDERTECNICA NELLE DATE DEL 19 luglio 1993 – 14 maggio 1996
I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 – 9 luglio 2003 – 28 luglio 2004
IL PROTOCOLLO (sulla formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21ottobre 2005.
VISTI
I CCNL STIPULATI CON CIPA NELLE DATE DEL 13 ottobre 1953 – 31 luglio 1968 – 20 dicembre 1978 – 8 marzo 1983 – 21 giugno 1983 – 21 gennaio 1988 – 10 dicembre 1992 – 19 dicembre 1996
I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 – 9 luglio 2003 – 28 luglio 2004
IL PROTOCOLLO (sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005.
VISTO
L’Accordo Nazionale di II° Livello per i dipendenti da Studi Odontoiatrici aderenti ad ANDI e AIO stipulato in data 12 dicembre 1997






VISTI
I CCNL STIPULATI CON CONSILP – CONFPROFESSIONI NELLE DATE DEL 10
dicembre 1978 – 12 maggio 1983 – 25 luglio 1988 – 10 dicembre 1992 – 19 dicembre 1996
I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28
luglio 2004

VISTI
I CCNL STIPULATI CON CONFEDERTECNICA NELLE DATE DEL 19 luglio 1993 – 14
maggio 1996
IL TESTO UNICO CONTRATTUALE stipulato congiuntamente con Confprofessioni e Cipa
in data 3 maggio 2006


I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 – 9 luglio 2003 – 28
luglio 2004

I PROTOCOLLI (sulla formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende
collegate) stipulato in data 21ottobre 2005 – (sulla costituzione del Fondo di previdenza
complementare “Previprof”) stipulato il 20/12/2006 e la sua successiva integrazione con il
Verbale del 6/2/2007

VISTI
I CCNL STIPULATI CON CIPA NELLE DATE DEL 13 ottobre 1953 – 31 luglio 1968 – 20
dicembre 1978 – 8 marzo 1983 – 21 giugno 1983 – 21 gennaio 1988 – 10 dicembre 1992 – 19
dicembre 1996

IL TESTO UNICO CONTRATTUALE stipulato congiuntamente con Confprofessioni e
Confedertecnica in data 3 maggio 2006

I VERBALI DI ACCORDO SOTTOSCRITTI IN DATA 24 ottobre 2001 – 9 luglio 2003 – 28
luglio 2004

I PROTOCOLLI (sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende
collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005 – (sulla costituzione del Fondo di Previdenza complementare “Previprof”) stipulato il 20/12/2006 e la sua successiva integrazione con il Verbale del 6/2/2007


VISTO
L’Accordo Nazionale di II° Livello per i dipendenti da Studi Odontoiatrici aderenti ad ANDI e
AIO Stipulato in data 12 dicembre 1997 e successive modifiche intervenute con il protocollo
relativo alla sicurezza degli ambienti di lavoro siglato tra le parti.

VISTO
I PROTOCOLLI AGGIUNTIVI AL CCNL STUDI PROFESSIONALI “TESTO UNICO” 3
maggio 2006 stipulati da A.N.C.O.T – I.N.T. - A.N.C-.I.T. in data 30 maggio 2006 e da
FederAnisap in data 28 gennaio 2008

VISTO
LA DICHIARAZIONE DI PRESA D’ATTO DEL MINISTERO DEL LAVORO circa la positiva
conclusione delle trattative per il rinnovo del CCNL stipulato in data 3 maggio 2006, così
come riportata nello specifico VERBALE del 6 settembre 2006 sottoscritto dalle parti in
Sede di Ministero del Lavoro




VISTO
L’AVVISO COMUNE E LE LINEE GUIDA (sul ruolo e le sinergie del sistema paritetico/bilaterale sugli ammortizzatori sociali) e sul Welfare contrattuale e le linee guida per la gestione degli effetti della crisi nel settore degli studi – delle attività e dei servizi professionali nel territorio) stipulati in data 12 maggio 2009



VISTO
L’ACCORDO SULLA DETASSAZIONE del salario di produttività per i lavoratori degli studi professionali e delle società di servizi riconducibili ai liberi professionisti (CONFPROFESSIONI) stipulato il 13 aprile 2011.



SI E’ STIPULATA

La presente Ipotesi di CCNL a valere per i dipendenti degli Studi Professionali

PREMESSA
Considerato le indicazioni e gli obbiettivi così come richiamati e riportati nella premessa generale all’accordo di rinnovo del CCNL del 29 luglio 2008.
Valutati i risultati raggiunti nell’arco di una decennale esperienza di pratica attuazione del modello di relazioni sindacali indicato nel “Verbale di Incontro” redatto e sottoscritto in sede CNEL in data 26 luglio 1999.
Accertato il ruolo ed il valore socio/economico nazionale rappresentato dal Settore attraverso il complesso delle attività professionali esercitate e riferibili sia a quelle ordinistiche sia a quelle non ordinistiche.
Preso atto che le diverse forme di esercizio della libera professione sono allo stato coinvolte dal processo di riforma legislativa, la cui possibile conclusione impegnerà, sia sul versante nazionale che comunitario i diversi soggetti interessati quali: in particolare, le parti sociali, gli Ordini, le Associazioni.
Constatato che al ruolo ed al valore sopra richiamato contribuisce anche la peculiare presenza della forza lavoro, che nel Settore si caratterizza per una sua composizione a maggioranza giovanile, femminile e con scolarità medio alta.
Per tutto quanto sopra le parti hanno definito il presente Contratto Collettivo di Lavoro quale strumento di governo del modello/sistema di relazioni sindacali, di governo delle strutture paritetiche/bilaterali e, per quanto di sua competenza, di governo degli sviluppi che potranno determinarsi a fronte dei processi di riforma del Settore.
Le parti, con il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno inteso riconfermare la loro titolarità negoziale in materia di Mercato del Lavoro finalizzata all’obbiettivo di stabilizzare e fidelizzare la forza lavoro complessivamente intesa valorizzandone, anche tramite specifica formazione, le potenzialità professionali ed occupazionali presenti nel Settore.
Le parti, inoltre, con il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno anche inteso rispondere all’esigenza di produrre un riferimento contrattuale per tutto il Settore e quindi da valere per tutti i dipendenti e per tutti gli addetti occupati negli Studi e nelle Attività professionali e intellettuali, così come riportati nella sua sfera di applicazione. A tal fine le parti si impegnano a ridurre il numero dei Contratti collettivi di settore esistenti razionalizzando, così, il sistema di relazioni sindacali.
Le parti, infine, dopo la proficua e positiva esperienza in materia di bilateralità e di relazioni sindacali, intendono proseguire su tale indirizzo e rafforzarlo ulteriormente anche attraverso la contrattazione decentrata (secondo livello regionale), alla quale viene assegnato anche il compito di contribuire alla crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività e allo sviluppo economico.

VALIDITA’ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro ha durata triennale e disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell’ambito delle attività professionali, anche in forma di studio associato e/o nelle forme societarie consentite dalla legge, nonché i rapporti di lavoro tra gli altri datori di lavoro che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, e il relativo personale dipendente.
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge:
- i rapporti di lavoro dipendente;
- i tirocini formativi e di orientamento al lavoro (c.d. stage);
- gli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, così come richiamate e regolamentate dallo stesso Contratto ai Titoli e agli Articoli di cui agli Istituti “Formazione Lavoro” e “Mercato del Lavoro “;
- quanto sarà definito a seguito della conclusione dei lavori di cui al sotto riportato “Impegno a Verbale”

Impegno a verbale

Negli ultimi anni è stato osservato un utilizzo sempre più frequente di rapporti di lavoro flessibili di natura autonoma e un grave problema di disoccupazione giovanile in alcune aree geografiche del Paese.
Le parti si impegnano ad istituire entro un mese dalla data di stipulazione del presente CCNL un gruppo di lavoro composto da esperti, sia di parte datoriale che di parte sindacale, con il compito di studiare e verificare, per il settore degli studi professionali, il fenomeno delle collaborazioni coordinate e continuative, dei rapporti di apprendistato di alta formazione e di ricerca con riferimento alle figure riferibili al praticantato e, in generale, dei rapporti di lavoro atipici, nonché le differenze tra i fabbisogni del mercato del lavoro, l’offerta formativa e la qualifica delle persone in cerca di occupazione.
I risultati della ricerca costituiranno la base nel definire linee guida per il riconoscimento di un equo compenso e tutele di welfare contrattuale a favore di questi addetti. Le linee guida potranno essere sviluppate anche in collaborazione con il Ministero del lavoro.
Il gruppo di lavoro verificherà inoltre il fenomeno dell’elevato tasso di disoccupazione giovanile in alcune aree geografiche del Paese. I risultati della ricerca costituiranno la base per definire accordi con modalità di emersione e di ingresso nel mercato del lavoro. Questi accordi potranno essere, temporaneamente, anche in deroga alle tutele previste dal presente CCNL.
L’attività del gruppo di lavoro sarà supportata dal sistema di bilateralità del settore e potrà svolgersi in collaborazione con Università, istituzioni ed enti di ricerca in possesso di specifica esperienza. La ricerca si concluderà entro il sesto mese antecedente alla scadenza del presente CCNL al fine delle opportune valutazioni.

Il Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutte le attività professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche “ Aree”:

A) Area professionale Economico – Amministrativa

Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

B) Area Professionale Giuridica

Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

C) Area professionale Tecnica

Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

D) Area professionale Medico – Sanitaria e Odontoiatrica

Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitati all’esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

E) Altre attività professionali intellettuali

Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.

Il presente CCNL sostituisce le norme di tutti i precedenti contratti collettivi sottoscritti dalle parti stipulanti, fatto salvo quanto previsto in materia di apprendistato per i rapporti già instaurati e ancora disciplinati dalla normativa precedente. Per tutto il periodo della sua validità, il presente CCNL deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e/o dalla contrattazione di secondo livello realizzata nel settore. Alla contrattazione collettiva di secondo livello trovano applicazione le misure di decontribuzione e detassazione previste dalla normativa di legge vigente.

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto stesso e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.


PARTE PRIMA
Sistemi di relazioni sindacali

TITOLO I
Relazioni sindacali a livello nazionale di settore
Relazioni sindacali a livello nazionale di Area professionale e/o di Area professionale omogenea


Articolo 1
ESAME SU QUADRO SOCIO ECONOMICO E MATERIE NEGOZIALI DI SETTORE

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confprofessioni, la Confedertecnica, la Cipa e le OO.SS. di Categoria dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto della evoluzione normativa e del quadro socio - economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, di ammodernamento e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame:

1. i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore e che abbiano riflessi sia sull’esercizio delle singole professioni che sulle aree professionali strutturalmente omogenee;
2. i processi di apprendimento e formazione derivanti dalla riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi compresi i tirocini formativi e di orientamento e le tipologie di apprendistato disciplinate dalle vigenti norme;
3. le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l’aspetto organizzativo che sotto l’aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti;
4. lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, con particolare riguardo alla occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dei rapporti di collaborazione, con particolare riferimento alle monocommittenze, lo stato qualitativo e quantitativo dei percorsi formativi relativi ai tirocini formativi e di orientamento e ai contratti di apprendistato e all’andamento dell’occupazione femminile anche in rapporto con le possibili azioni positive in linea con la legge n. 125 del 1991 e con quanto deliberato dal gruppo per le Pari Opportunità di cui al presente CCNL;
5. studi scientifici e ricerche sul comparto professionale sulle buone prassi in materia di lavoro.

Nel corso della vigenza contrattuale, su richiesta delle parti stipulanti il presente contratto, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:

6. gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni professionali e occupazionali, su quelli formativi e, in particolare, sulla riqualificazione professionale;
7. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza complementare e alla assistenza sanitaria integrativa;
8. la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore, così come previsti al successivo Titolo II;
9. l’esame e l’elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni della Unione Europea (molestie sessuali, mobbing, stress lavoro correlato);
10. la costituzione, ove non già operative, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della “Composizione delle controversie”, di cui alla legislazione vigente, nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto;
11. la nomina dei membri/arbitri dei Collegi di arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla normativa di legge.

Articolo 2
ESAME SU QUADRO SOCIO ECONOMICO E MATERIE NEGOZIALI A LIVELLO NAZIONALE DI AREA PROFESSIONALE E/O DI AREA PROFESSIONALE OMOGENEE


Annualmente, e di norma dopo l’incontro a livello nazionale di settore, le rispettive parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo della “Area professionale” e dei riflessi che potranno verificarsi sul settore, così come richiamati al precedente articolo 1 e nella premessa. Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:

1. individuazione e definizione di norme contrattuali relative alle forme di impiego;

2. esame dei fabbisogni formativi anche raccordandosi, ove nominati, con i “referenti regionali”, così come previsti al successivo articolo 8, per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre al Fondoprofessioni;

3. esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, la qualità e la produttività del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d’impiego ed idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia;

4. esame e definizione, entro 12 mesi dalla stipula del presente CCNL, dei nuovi profili professionali facenti parte delle “altre attività professionali intellettuali” di cui alla lettera E del CCNL, ivi compresi quelli dei Quadri, da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello dalla classificazione generale;

5. esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali e dei modelli organizzativi degli studi professionali in linea con le tendenze internazionali del settore;

6. esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione e politiche per la conciliazione è delegato alle parti sociali dalla Legge n. 53 del 2000;

7. esame ed individuazione di idonee modalità, anche con la istituzione di specifici dipartimenti di “Area”, per la partecipazione e/o per la confluenza, ove già costituito ed operativo, dell’Ente Bilaterale Nazionale di Area professionale nell’Ente Bilaterale Nazionale di settore;

8. la definizione di specifici accordi in materia di “Sicurezza sul Lavoro” ai sensi della legislazione vigente. Sono fatti salvi quelli già stipulati;

9. la definizione di specifici accordi per l’applicazione e la pratica gestione delle “Attività sindacali” così come demandato, a questo livello, dal presente CCNL;

10. la definizione di specifici accordi in materia di flessibilità dei regimi di orario di lavoro ed in materia di contratti a termine.



TITOLO II
Strumenti Bilaterali Nazionali di Settore

Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi richiamati in Premessa al presente CCNL, concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con gli scopi, i ruoli, la composizione, la sede di lavoro e le procedure di costituzione e di funzionamento così come definiti nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento.
Sono strumenti bilaterali nazionali di settore, strumentali alla realizzazione delle finalità del presente CCNL e di quanto ad essi demandato alla legge:

A) La Commissione paritetica nazionale;
B) Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità
C) L’Ente Bilaterale Nazionale di settore (E.BI.PRO.)
D) Cassa di assistenza sanitaria supplementare (C.A.DI.PROF.)


Articolo 3
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

La Commissione Paritetica Nazionale ha il compito di:
a. verificare il rispetto delle regole di funzionamento delle Relazioni Sindacali così come definite e riportate al successivo articolo 12.
b. esaminare le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione ed integrale applicazione del presente CCNL.
La Commissione Paritetica è composta di 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro (quattro Confprofessioni, uno Confedertecnica e uno CIPA) e 6 (sei) in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori (due Filcams – CGIL, due Fisascat - CISL e due Uiltucs – UIL), che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente accordo. Ciascuna rappresentanza potrà revocare e sostituire in qualsiasi momento il proprio membro nella Commissione dandone comunicazione alle altre parti.
Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell’Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
La Commissione Paritetica è costituita presso l’Ente Bilaterale Nazionale di Settore. La Commissione opererà con le seguenti procedure e modalità:
1. per lo svolgimento dei compiti di cui al punto a, la Commissione si riunirà periodicamente secondo quanto definito da apposito regolamento;
2. per quanto previsto dal punto b:

I. alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero tramite le stesse, le Organizzazioni Territoriali ad esse facenti capo, nonché gli Organismi delle strutture paritetiche/bilaterali costituite dalle parti firmatarie del presente CCNL (Enti – Fondi – Casse);
II. all’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all’esame della controversia;
III. in pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le rispettive Organizzazioni interessate e gli Organismi di cui al precedente punto 1) non potranno prendere alcuna iniziativa;
IV. la data di convocazione, per l’esame della controversia, sarà fissata, d’accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;
V. la Commissione Paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa;
VI. la Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa;
VII. le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di conformarvisi e di adottare le misure necessarie.
La Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenterà alle parti stipulanti il CCNL un rapporto conclusivo del lavoro svolto;
3. per esercitare la sua attività la Commissione Paritetica potrà dotarsi di gruppi di lavoro con esclusiva competenza tecnica.


Articolo 4
GRUPPO DI LAVORO PER LE PARI OPPORTUNITÁ

Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro e, sulla base dei risultati della ricerca promossa da Fondoprofessioni su “Disuguaglianze di Genere di Generazione e Distribuzione Geografica”, potranno essere formulate proposte finalizzate sia alla definizione di nuovi e specifici Istituti contrattuali, sia per facilitare l’inserimento stabile dei giovani all’interno degli studi e delle attività professionali.
Il Gruppo di lavoro è, inoltre, incaricato a studiare e proporre soluzioni in materia di “Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra Famiglia e Lavoro”, così come definito dall’accordo del 7 marzo 2011 tra le Parti sociali e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge 125/91, si attiva per seguire anche l’iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata sia nell’attuazione degli stessi.
Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità è composto di 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 3 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del CCNL
Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell’Ente Bilaterale Nazionale di settore.
La Sede operativa del Gruppo di Lavoro per le pari opportunità, sarà presso la sede dell’Ente Bilaterale Nazionale di settore.
Per tutto quanto relativo al funzionamento del Gruppo, potrà provvedere il Gruppo stesso con proprie deliberazioni.
I componenti del Gruppo, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e, comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo.




Articolo 5

ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE

L’Ente Bilaterale Nazionale di settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che, in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa al presente CCNL, è rivolto a tutti gli addetti del Settore (Titolari e Lavoratori ) che operano nelle Attività Professionali.
L’Ente Bilaterale Nazionale di settore attua, promuove, concretizza e valorizza in coerenza con quanto previsto anche dall’art. 12:
A. la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio – economico del settore, delle varie Aree professionali e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli 1 e 2;
B. studi e ricerche sulle Aree professionali e/o sull’Area professionale omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l’analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l’assistenza tecnica per la formazione continua;
C. specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali, europee e Internazionali, nonché con Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
D. le procedure per attivare – coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (FONDOPROFESSIONI) di cui all’Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, sottoscritto tra Consilp–Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Cgil,Cisl, Uil – la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l’organizzazione con le modalità più idonee;
E. tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel Libretto formativo del cittadino, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore attraverso la formazione;
F. specifiche iniziative per l’inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo V del CCNL e quanto demandato e definito dal “Gruppo per le pari opportunità”;
G. iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo “Fondoprofessioni” o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d’intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori;
H. iniziative in merito allo sviluppo dell’organizzazione degli studi professionali finalizzate all’avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
I. lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL;
J. studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico Accordo Applicativo al decreto legislativo n. 81 del 2008 allegato al presente CCNL.
K. studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea;
L. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro;
M. la specificità delle “Relazioni sindacali e di lavoro” del settore e le relative esperienze bilaterali;
N. gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore;
O. le iniziative che rispondano all’esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali, coordinandone l’attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati;
P. l’istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’art. 409 del medesimo codice;
Q. la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all’interno della bilateralità del settore;
R. le altre funzioni affidategli dal contratto collettivo e dalla legge;

L’Ente Bilaterale Nazionale di settore ha, inoltre, il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici:
S. gli accordi di secondo livello di settore;
T. gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di “Mercato del Lavoro”, ”Flessibilità”, “Regimi di Orario”, “Salute e Sicurezza” e “Classificazione”, nonché le intese relative alla “Formazione” e alla “Attività Sindacale”;
U. i dati forniti dalle organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani.
V. le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali: “Commissione paritetica nazionale” e “Gruppo per le pari opportunità”, nonché la nomina dei “Referenti regionali” di cui agli articoli 3, 4 e 8 del presente CCNL;
W. la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente.


Articolo 6
COSTITUZIONE DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE

Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale di settore sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale potrà, al suo interno, articolarsi in dipartimenti riferibili alle aree professionali di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL.
L’ Ente Bilaterale Nazionale è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento.
Copia del testo dello Statuto/Regolamento autenticato costituirà allegato al CCNL.
Al riguardo, fatto salvo quanto previsto al punto 7 del precedente articolo 2 circa le modalità di partecipazione e/o per la confluenza nell’Ente Bilaterale Nazionale di settore degli “Enti Bilaterali di Area professionale” già costituiti, le parti, in coerenza con quanto previsto al successivo articolo 7, concordano che tali Enti dovranno comunque essere armonizzati con gli scopi, il ruolo, gli oneri e i compiti previsti e assegnati all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore.


Articolo 7
FINANZIAMENTO DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE

Al fine di assicurare l’effettività dei servizi e delle tutele previste dal presente CCNL per il tramite della bilateralità, sono tenuti a contribuire al finanziamento degli enti bilaterali tutti i soggetti che applicano il presente contratto collettivo.
La quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale di settore e degli Enti Bilaterali Regionali di settore, ove costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti alla lettera O) del precedente articolo 5, è fissata nella misura globale di 4 (quattro) Euro mensili per 12 (dodici) mensilità, di cui 2 (due) Euro a carico dei datori di lavoro e 2 (due) euro a carico dei lavoratori.
Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati ed avrà decorrenza dal mese di iscrizione. Per i lavoratori assunti a tempo parziale, i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione all’Ente con le modalità individuate dal regolamento dell’Ente stesso e a far data dall’instaurazione del primo rapporto di lavoro.
Al fine di ampliare e parificare le tutele anche a favore dei lavoratori del settore che non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato, questi possono aderire all’Ente Bilaterale e ai servizi erogati da questo se versano i contributi nella misura indicata per i lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale dovrà prevedere apposite modalità di gestione, di versamento dei contributi e di erogazione delle prestazioni.
Il 30% (trenta per cento) del gettito globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale di Settore. In tale quota è compreso il finanziamento della Commissione Paritetica Nazionale, del Gruppo per le Pari Opportunità, della Commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro e il finanziamento per il sostegno al reddito di cui all’art. 5 lettera L del presente CCNL. Verranno inoltre definite le modalità di ripartizione e di verifica dell’utilizzo delle somme a questo titolo versate. Il restante 70% (settanta per cento) verrà ripartito – in ragione della provenienza del gettito – tra gli Enti Bilaterali Regionali di Settore quando costituiti, con gli scopi e le modalità sopra richiamate, ivi compreso il finanziamento di quanto previsto agli artt. 9, 10, 11 del presente CCNL.

Art. 7-bis

Allo scopo di facilitare le operazioni per la riscossione del sopra richiamato finanziamento e fermo restando che la quota di 2 (due) Euro a carico dei lavoratori, dovrà risultare come trattenuta in busta paga con la dicitura EBP il versamento delle suddetta quota contrattuale globale (4 Euro mensili) sarà effettuata tramite il Mod. F24 utilizzando lo stesso codice di C.A.DI.PROF. (ASSP) la quale svolge la funzione di esattore per conto di E.BI.PRO., versandone la quota parte ad esso spettante.
Pertanto, la somma complessiva da versare per ogni dipendente (tramite Mod. F24), per le rispettive adesioni alla CADIPROF ed all’Ente Bilaterale Nazionale, sarà pari a 18 (diciotto) Euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dal 1 ottobre 2011 di cui 14 (quattordici) Euro a favore della C.A.DI.PROF. e 4 (quattro) Euro a favore dell’Ente Bilaterale Nazionale e 19 (diciannove) euro mensili per dodici mensilità dal 1 settembre 2013 di cui 15 (quindici) Euro a favore della C.A.DI.PROF. e 4 (quattro) Euro a favore dell’Ente Bilaterale Nazionale.
Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà dei contributi a favore di CA.Di.PROF. e di E.BI.PRO., pari a Euro 18 (diciotto) mensili, per ogni dipendente iscritto a partire dal 1 ottobre 2011 e pari a 19 (diciannove) euro dal 1 settembre 2013.
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto a corrispondere, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente CCNL, al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a Euro 22 (ventidue), 20 euro per CADIPROF e 2 euro per E.BI.PRO. di Euro 23 (ventitre) a partire dal 1° settembre 2013, di cui 21 Euro per CADIPROF e 2 Euro per E.BIP.RO., corrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L’importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.


Dichiarazione congiunta

Le parti, riconosciuta l’importanza che il welfare negoziale riveste nella modernizzazione delle relazioni sindacali e di lavoro del settore e preso atto delle posizioni ministeriali in materia, precisano che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono obbligatori per tutti i datori di lavoro che applicano il presente CCNL e formano parte integrante del sistema delle tutele (economiche e normative) concesse ai lavoratori. Le prestazioni e le tutele garantite dal sistema della bilateralità nazionale e/o territoriale costituiscono, di conseguenza, un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore. Nei confronti dei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale, il lavoratore matura il diritto alla erogazione diretta dell’elemento distinto della retribuzione non assorbibile come determinato dal presente articolo, dalla data di firma del presente CCNL.


TITOLO III
Relazioni Sindacali a Livello Decentrato
Premessa

- Preso atto che il settore, con la sua struttura economica/organizzativa articolata sul territorio nazionale, allo stato, risulta coinvolto dalla prevedibile ristrutturazione derivante dai processi di riforma che investono tutti i comparti delle attività professionali in Italia;

- valutato che la conclusione di tali processi, visto l’intreccio e la necessaria armonizzazione tra la situazione giuridica/legislativa italiana e quella internazionale, in particolare europea, si ipotizza di durata medio/lunga e comunque nel corso di vigenza del presente CCNL;
- constatato che tale ipotesi temporale, non eludibile per l’avvio di un riassetto più stabile del settore, ha posto le parti nella necessità di definire un modello di struttura contrattuale che, nell’immediato e nell’arco della sua vigenza, rispondesse anche all’esigenza di governo e di gestione di tale riassetto;
- considerata inoltre la rilevanza che il livello decentrato assume nell’ambito del “Sistema di relazioni sindacali”;

tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto che per la vigenza del presente contratto, quale punto di riferimento per tutti gli addetti del Settore, la soluzione atta a rendere esigibile l’esercizio delle relazioni sindacali a livello decentrato trovi coerente e funzionale definizione con quanto stabilito nei successivi articoli del presente Titolo.

Articolo 8
SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

Al fine di rendere esigibile per il settore la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione, questa, in via preferenziale troverà soluzione a livello Regionale per l’intero Settore.
A questo livello potranno essere esercitate e gestite le seguenti materie:

A) Diritti di Informazione

Annualmente, a livello regionale, di norma entro il primo quadrimestre o in altra data concordata, le organizzazioni datoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto – articolato per Area professionale e/o per Area professionale omogenea – sulle dinamiche strutturali del settore, sulle prospettive di sviluppo, sull’analisi dei fabbisogni formativi e professionali, sulle possibili iniziative legislative regionali in materia di Attività professionali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sui loro effetti socio – economici nel territorio regionale e in materia lavoristica.

B) Confronto con le istituzioni regionali/territoriali
Sulla base di quanto emerso dalle informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare incontri con le
istituzioni territoriali alle quali, nell’ambito delle competenze loro assegnate, sottoporre e richiedere soluzioni negoziali idonee allo sviluppo del settore, al ruolo delle Attività professionali, al coordinamento delle attività formative per le quali è possibile tenere conto di quanto previsto dalle linee guida di cui all’accordo quadro sul confronto con le istituzioni territoriali per il coordinamento delle attività formative promosse dalle regioni, nonché quelle derivanti dall’analisi dei fabbisogni elaborati dalle parti e/o dal “Fondoprofessioni” sulla formazione continua, che quelle rivolte alla qualificazione dell’apprendistato, alla occupazione ed alla stabilità di impiego della stessa.

C) Materie di Accordi Regionali

La contrattazione collettiva di livello regionale si esercita nell’ambito delle materie ad essa delegate dal presente contratto.
Resta inteso che, in caso di incremento economico derivante da contrattazione collettiva di secondo livello, lo stesso godrà dei benefici contributivi e delle misure di detassazione previste ai sensi della legislazione vigente.
A questo livello, inoltre, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative, le modalità di partecipazione a tutte le attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri:
 le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, ivi compresi i percorsi formativi connessi al contratto di apprendistato di cui agli articoli da 27 a 33 del presente ccnl;
 i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori;
 le modalità di orario dei lavoratori in formazione;
 la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore;
 eventuali altre materie lavoristiche quali lavoro a tempo determinato, orario di lavoro e le rappresentanze sindacali territoriali.
Per l’eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall’applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste all’articolo 53 del presente CCNL.
Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità regionali e/o territoriali preposte alla formazione.
In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere a), b) e d) dell’articolo 23 del presente CCNL.

A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali:
 Ente Bilaterale Regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera “O” del precedente articolo 5;
 Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge n. 108 del 1990 e delle controversie individuali o plurime di cui alla legislazione vigente, trasmettendone la composizione all’Ente Bilaterale Nazionale di settore, così come previsto del precedente articolo 5, e ove costituito, all’Ente Bilaterale Regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività;
 Referenti regionali e/o territoriali di Area professionale e/o di Area professionale omogenea e/o di settore e delle rispettive OO.SS. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati paritetici del Fondoprofessioni (Facilitatori) costituiti nelle macro/aree Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al “Fondo” e all’Ente Bilaterale Nazionale e, ove costituito, all’Ente Bilaterale Regionale.
 Organismi Paritetici Territoriali (OPT) così come previsti dall’Accordo applicativo del D.Lgs. n° 81 in materia di salute e sicurezza
A questo livello, infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente CCNL demanda a tale livello, potranno essere elaborate, proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio Regionale.
Oltre a quanto elencato in precedenza sono oggetto della contrattazione territoriale anche le seguenti materie:
- accordi per l’incremento della produttività, efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, redditività e innovazione;
- contratto di lavoro a termine;
- lavoro a tempo parziale;
- orario di lavoro;
- apprendistato;
- tirocini formativi e di orientamento (stage);
- contratti di inserimento;
- somministrazione di lavoro;
- lavoro a chiamata (comprese le misure di welfare);
- la stipulazione di accordi quadro a livello territoriale;
- la stipulazione di accordi in materia di formazione con le diverse istituzioni universitarie, regionali o provinciali;
- sicurezza del lavoro;
- ogni altra competenza affidata in futuro dalle parti firmatarie del presente CCNL alla competenza territoriale;

Articolo 8 bis
Procedure per la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione territoriale

1) Modalità di presentazione della piattaforma

Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione Regionale, la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a 2 (due) mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale non potendo le parti assumere iniziative unilaterali, né procedere ad azioni dirette.
In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma, il periodo di 4 (quattro) mesi di cui al precedente comma si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.
In fase di prima applicazione, il periodo complessivo di 4 (quattro) mesi si applica dalla data di presentazione della piattaforma.
Le piattaforme saranno presentate dalle OO.SS. Regionali dei lavoratori alle rispettive Confederazioni Regionali dei datori di lavoro, nonché alle OO.SS. Nazionali Filcams-CGIL. Fisascat-CISL, Uitucs-UIL e alle Confederazioni Nazionali Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa.

2) Modalità di verifica

Ricevute le piattaforme, le Confederazioni Nazionali dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle procedure e dei contenuti delle richieste in rapporto alle materie demandate al secondo livello di contrattazione dal CCNL.
L’esame della verifica dovrà esaurirsi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.
In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle controparti, si potrà procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale.


Art. 8 ter Elemento Economico di Garanzia


Qualora nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni del CCNL Studi Professionali che regolano la materia non venga definito un accordo entro il 30 settembre 2013, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di ottobre 2013, ai lavoratori in forza da almeno 6 mesi alla data del 1° ottobre 2013, i seguenti importi “una tantum”:

Q - 1 - 2 € 100,00
3S - 3 € 90,00
4S - 4 - 5 € 80,00

Tale erogazione non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’elemento economico di garanzia è riproporzionato per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
L’erogazione può essere assorbita da elementi retributivi già concessi a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali.
In occasione del successivo rinnovo del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali, le parti valuteranno gli esiti della prima applicazione del premio, al fine di concordare eventuali correttivi.

Dichiarazione a verbale
Le parti considerati i termini di durata del presente CCNL, dichiarano che le piattaforme integrative di secondo livello di cui al presente articolo 8 e per gli effetti di cui all’art. 8-ter dovranno essere presentate entro il mese di marzo 2013.
Le parti si impegnano a partecipare in buona fede, dopo la presentazione della piattaforma, alla discussione e trattazione al livello territoriale delle medesime. La mancata partecipazione del presentatore della piattaforma alla trattazione costituirà impedimento al riconoscimento dell’elemento economico di garanzia.